Le sanzioni previste per l’emergenza Coronavirus
Come è ormai noto a tutti (impossibile non esserne a conoscenza) il nostro Paese si trova in piena emergenza Coronavirus. A causa di questo virus il governo ha deciso di disporre una serie di regole a cui attenersi per evitarne la diffusione così come delle sanzioni per chi trasgredisce tali regole.
Coronavirus: le disposizioni in merito
Come (purtroppo) è ormai noto a tutti, a causa dell’emergenza Covid-19 (questo il nome scientifico del più comunemente chiamato coronavirus) il Governo si è visto obbligato a disporre una serie di regole atte a limitare il più possibile il contagio. Perché a quanto pare questo virus non solo si diffonde molto facilmente, ma ha anche comportamenti diversi a seconda del soggetto che lo contrae. Comportamenti difficili da prevedere quindi, che rendono ancora più pericoloso il virus stesso.
Tra le disposizioni introdotte dal governo ve ne sono molteplici che impongono un cambiamento degli stili di vita, il tutto ovviamente con lo scopo, come dicevamo, di contenere la diffusione del virus. E’ stato quindi imposto il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, del frequentamento di luoghi affollati, così come di uscire o spostarsi dalla propria abitazione se non (come dice testualmente il decreto) per motivi di salute, lavoro o effettiva necessità.
All’inizio le disposizioni governative erano riferite alle sole zone esplicitamente affette dal virus, tutte appartenenti alle regioni del Nord Italia e definite “zone rosse”. Purtroppo però queste prime misure non sono bastate a contenere il virus e il Governo si è quindi visto obbligato ad allargare la cosiddetta “zona rossa” all’intera nazione (decreto del 9 marzo).
Le regole contenute nel decreto dell’8 marzo (e che poi sono state allargate all’intero territorio nazionale col decreto del 9 marzo) sono svariate ma, ad ogni modo, le più importanti le elenchiamo di seguito:
- tutte le persone anziane (o affette da patologie croniche o da stati di immunodepressione congenita o acquisita) devono restare a casa ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- tutti gli spostamenti (di tutte le persone, non solo anziani e immunodepressi) devono essere limitati a tre casi eccezionali strettamente previsti;
- chiunque accusi febbre superiore ai 37,5° non deve uscire dal proprio domicilio, limitare il più possibile i contatti e informare il proprio medico curante;
- chiunque (a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto dell’8 marzo) abbia fatto ingresso in Italia dopo essere stato in zone a rischio epidemiologico deve confermare tale circostanza sia al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per il territorio che al proprio medico curante.
La decisione di estendere il decreto anti diffusione del contagio a tutto il territorio nazionale ha scatenato il panico e ha portato, come i media hanno prontamente mostrato, al verificarsi di scene apocalittiche come l’improvviso assalto alle stazioni e treni in partenza per il Sud Italia. Tali comportamenti, se da un lato sono sicuramente comprensibili a livello umano, sono invece sanzionabili a livello giuridico dal momento che, oltre a violare i precetti contenuti nelle ordinanze e nei decreti di urgenza emessi dal Governo, queste possono anche costituire reato ed è per questo che il Governo ha disposto anche tutta una serie di controlli atti a far in modo che le disposizioni vengano rispettate.
I controlli per l’emergenza Covid-19
Come appena accennato il Governo non ha mancato di disporre, in capo ai Prefetti delle varie Regioni italiane, una serie di controlli atti a far in modo che le disposizioni vengano rispettate. Così facendo il Governo ha anche previsto che gli stessi prefetti, qualora lo ritengano necessario, possano avvalersi delle Forze di Polizia (compresi i personali dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate). Tali controlli sono effettuati a campione sul territorio italiano e sono volti a verificare che le persone in movimento lo siano effettivamente per i comprovati motivi di necessità previsti dalle disposizioni: salute, lavoro, effettiva necessità. Per situazioni di necessità si intendono quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un’attività indispensabile alla tutela di un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; per motivi di salute invece si intendono i casi in cui l’interessato è obbligato a spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche che non possono essere svolte presso il suo domicilio.
Il decreto prevede anche il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, domicilio o dimora degli interessati ma ovviamente pone in capo agli stessi l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento. Tale onere può essere assolto, sempre secondo il decreto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445 che può essere resa seduta stante, al momento del controllo, compilando gli appositi moduli in dotazione alle Forze di Polizia.
Le sanzioni per chi viola le regole disposte
Le sanzioni scattando nel caso in cui venga verificata la non autenticità delle autodichiarazioni presentate in caso di controllo, dal momento che la veridicità delle stesse può essere verificata anche ex-post.
Chi dichiara il falso nell’autocertificazione risponderà del reato di cui all’articolo 483 del Codice Penale che, sotto la rubrica denominata “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, punisce con la reclusione fino a 2 anni la condotta di chiunque dichiari il falso ad un Pubblico Ufficiale in atto pubblico. Questo però non è l’unico reato a cui si può andare incontro nel caso non si osservino le regole previste per questa emergenza. Il Governo infatti richiama al “senso di responsabilità dei singoli cittadini” ricordando che chi non rispetta gli obblighi imposti incorre anche nella sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale il quale, sotto la rubrica “Inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Altri reati in cui si può incorrere se non si rispetta le regole previste sono:
- Reato previsto dall’articolo 452 del Codice Penale – punisce chiunque commette (per deliberata colpa) il reato di cui all’art. 438 dello stesso Codice, ovvero il reato di epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. In questo caso le pene possono essere 2: la reclusione da 3 a 12 anni se dal fatto deriva la morte di più persone, oppure la reclusione da 1 a 5 anni solo per il fatto di aver colposamente diffuso l’epidemia.
- Reato previsto dall’art. 260 del R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 (meglio noto come Testo Unico delle leggi sanitarie) che punisce con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da Lire 40.000 a 800.000 la condotta di chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, prevedendo un aumento della pena se il fatto doloso è commesso da chi esercita una professione sanitaria.
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