Cos’è il lavoro agile?
Cos’è il lavoro agile? Con questo termine si identifica l’ultima frontiera del lavoro a distanza ed è per questo che è anche detto lavoro a distanza di terza generazione. Cosa significa però esattamente? Andiamo quindi a sviscerare la sua definizione in termini giuridici per capire meglio cosa sia questo lavoro agile (anche detto smart working in inglese).
Il lavoro agile: cos’è e com’è nato
Il lavoro agile fa parte della più ampia categoria di lavoro subordinato (dipendente) ed altro non è che la risposta del nostro ordinamento giuridico ai cambiamenti evidenti ed imprescindibili che derivano dalla trasformazione che la produzione ha avuto su scala mondiale. E’ cambiato il modo di produrre e, quindi, di conseguenza deve cambiare (ed è cambiata) anche l’organizzazione del lavoro.
A far nascere l’esigenza di sviluppare un lavoro definito, appunto, “agile” è stata sicuramente la diffusione su scala globale delle cosiddette tecnologie elettronico-informatiche. Tale diffusione ha connotato quella che viene definita come terza rivoluzione industriale la quale ha chiaramente lasciato il posto a ben più radicali fenomeni di digitalizzazione dei processi produttivi che, a loro volta, hanno impattato in via immediata il modo di lavorare.
La tale diffusione delle sopracitate tecnologie elettronico-informatiche, digitalizzando i processi produttivi, ha conseguentemente comportato la necessità di superare la collocazione fisica del lavoro nella sede aziendale entro perimetri temporali rigidamente prefissati, mettendo quindi in discussione le archetipiche coordinate spazio-temporali connotative del sistema fordista. Il lavoro a distanza (la cui terza generazione è rappresentata dalla definizione di lavoro agile) risulta essere quindi la diretta conseguenza (o, se si vuole, il diretto risultato) di un tale tentativo.
Il lavoro agile ed i suoi elementi giuridici costitutivi
Dato quanto appena esposto, era evidente che ad una tale trasformazione del sistema produttivo seguisse un’adeguata trasformazione anche dell’ordinamento giuridico. Questo infatti, pur non trovando il coraggio di recidere completamente il cordone ombelicale con il tipo di subordinazione (da lavoro dipendente) ha promosso, anche se chiaramente con tutta una serie di cautele, le modalità esecutive del lavoro subordinato più consone alle nuove esigenze di quella che risulta oggi essere una realtà socio-produttiva ed organizzativa evidentemente trasformata e totalmente diversa da quella in cui si era formato il modello di subordinazione a cui siamo abituati e che è previsto dal codice civile. Alcuni elementi essenziali ed identificativi del lavoro agile sono infatti evidenziabili con nettezza nell’art. 18 comma 1 della Legge n. 81/17. In questo comma si può infatti individuare la volontà giuridica di identificare il lavoro agile in tre punti salienti:
- la prestazione di lavoro viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno
- la prestazione viene svolta all’esterno senza la necessità di una postazione fissa
- lo svolgimento dell’attività lavorativa implica il possibile utilizzo di strumenti tecnologici
La fattispecie del lavoro agile viene quindi codificata dalla dottrina in relazione alla modalità esecutiva del lavoro subordinato definendola, in sostanza, più come una “tecnica di flessibilità organizzativa” applicata al lavoro subordinato standard che come un genere nuovo e distinto da quello della subordinazione ed autonomia. Nonostante infatti il lavoro agile così definito implichi l’affievolimento di alcuni degli indici della subordinazione (non solo, infatti, viene meno l’inserimento stabile – in senso materiale – del dipendente in azienda, ma si riduce anche la sottoposizione del lavoratore a tutte quelle direttive stringenti da parte del datore di lavoro tipiche del lavoro subordinato e relative ai contenuti dell’attività lavorativa) questo non ha impedito alla giurisprudenza di inserirlo comunque all’interno della tipologia della subordinazione, confrontandolo, di fatto, con la fattispecie del lavoro a domicilio il quale risulta quindi essere nient’altro che una sorta di lavoro a distanza di prima generazione.
Il lavoro agile, come accennato all’inizio di questo articolo risulta quindi essere il terzo stadio evolutivo del lavoro a distanza inteso, questo, come semplice modalità esecutiva della prestazione di lavoro dipendente la quale è semplicemente delocalizzata rispetto al centro di imputazione dei risultati e, quindi, più semplicemente dalla sede aziendale.
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